Decreto Presidente Consiglio Ministri del 2004 art. 22


SOSPENSIONE SU INIZIATIVA DEL CERTIFICATORE
1. Salvo casi d'urgenza, che il certificatore è tenuto a motivare contestualmente alla notifica di cui al comma 2, il certificatore che intende sospendere un certificato qualificato deve darne preventiva comunicazione al titolare specificando i motivi della sospensione e la sua durata.
2. L'avvenuta sospensione del certificato qualificato deve essere tempestivamente notificata al titolare specificando la data e l'ora a partire dalla quale il certificato qualificato risulta sospeso.
3. Se la sospensione è causata da una richiesta di revoca motivata dalla possibile compromissione della chiave privata, il certificatore deve procedere tempestivamente alla pubblicazione della sospensione.

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