Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 17 febbraio 2016 art. 4


CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ DALLA SEZIONE SPECIALE

1. In caso di cancellazione dalla sezione speciale per motivi sopravvenuti successivamente alla valida iscrizione della stessa alla medesima sezione speciale, secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 16 del decreto-legge n. 179 del 2012, la società, mantiene l'iscrizione in sezione ordinaria, senza alcuna necessità di modificare o ripetere l'atto, fino ad eventuale modifica statutaria, che segue le regole ordinarie dettate dall'art. 2480 del codice civile.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 17 febbraio 2016 art. 4"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti