Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 17 febbraio 2016 art. 5


DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

1. Qualora le firme siano autenticate da notaio ai sensi dell'art. 25 del C.A.D., il termine di cui all'art. 2, comma 4, è ridotto alla metà e comunque soggiace alle regole di cui all'art. 20, comma 7-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91. Il notaio compie le verifiche di cui all'art. 2, comma 2, ivi compreso l'adempimento degli obblighi di cui al titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.
2. Qualora le firme siano autenticate a norma dell'art. 25 del C.A.D. da parte del pubblico ufficiale a ciò autorizzato, Conservatore del registro delle imprese o persona da esso delegata, l'atto è contestualmente iscritto in sezione ordinaria e speciale del registro delle imprese, senza necessità di alcuna ulteriore verifica. Il Ministero dello sviluppo economico determina il relativo diritto di segreteria, tenendo conto dei costi standard, come previsto dall'art. 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 1 a 4.

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