Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 17 febbraio 2016 art. 2


PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE IN SEZIONE ORDINARIA

1. Il documento informatico, formato a norma dell'art. 1, è presentato per l'iscrizione al registro delle imprese, competente territorialmente, entro venti giorni dall'ultima sottoscrizione, redatto sulla base delle specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile del modello, contenente le relative istruzioni per l'iscrizione, emanate dal Ministero dello sviluppo economico, e pubblicate sul sito internet del Ministero medesimo.
2. L'ufficio del registro delle imprese verifica:
a) la conformità del contratto al modello standard approvato col presente decreto e redatto sulle base delle specifiche tecniche del modello, di cui al comma 1 del presente articolo;
b) la sottoscrizione a norma dell'art. 24 del C.A.D. da parte di tutti i sottoscrittori o se unipersonale dell'unico contraente;
c) che il procedimento di sottoscrizione si sia concluso con l'apposizione della sottoscrizione di tutti i soci entro dieci giorni dal momento dell'apposizione della prima delle sottoscrizioni, in caso di contratto plurilaterale;
d) la riferibilità astratta del contratto alla previsione di cui all'art. 25 del decreto legge 179 del 2012, come modificato da ultimo dall'art. 4, comma 10 bis, del decreto legge 3 del 2015;
e) la validità delle sottoscrizioni secondo quanto previsto dall'art. 2189, comma 2, del codice civile e dall'art. 11, comma 6, lett. “a”, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
f) la competenza territoriale;
g) l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata direttamente riferibile alla società;
h) la liceità, possibilità e determinabilità dell'oggetto sociale;
i) l'esclusività o la prevalenza dell'oggetto sociale concernente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
j) la presentazione contestuale della domanda di iscrizione in sezione speciale delle start-up;
k) l'adempimento degli obblighi di cui al titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.
4. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 2, l'ufficio procede all'iscrizione provvisoria entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con la dicitura aggiuntiva “start-up costituita a norma dell'art. 4 comma 10 bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale”. Al momento dell'iscrizione in sezione speciale, l'ufficio elimina la dicitura “iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale”.

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