Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012 art. 14


VERIFICHE, CONTROLLI E SANZIONI

1. Il GSE cura l'effettuazione dei controlli sugli interventi incentivati per il tramite sia di verifiche documentali sia di controlli in situ (ispezioni), al fine di accertarne la regolarità di realizzazione e gestione sulla base di un programma annuale, di cui fornisce comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Le attività di controllo possono essere effettuate attraverso il supporto di ENEA, di soggetti concessionari di pubblico servizio e di altri organi specializzati, attraverso un metodo a campione per un totale non inferiore all'1 per cento delle richieste approvate.
2. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui al comma 1 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza degli incentivi nonché il recupero delle somme già erogate, e applica al soggetto responsabile le misure di cui all'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011, provvedendo, ai sensi dell'art. 42 del medesimo decreto, a segnalare le istruttorie alle autorità competenti, ivi inclusa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai fini dell'irrogazione delle eventuali sanzioni.
3. Al fine di garantire un efficace controllo del divieto di cumulo di cui all'art. 12, comma 1, per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, il GSE trasmette i nominativi dei beneficiari e i dati relativi all'intervento incentivato all'ENEA e all'Agenzia delle entrate.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012 art. 14"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti