Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012 art. 11


ADEMPIMENTI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas predispone il contratto tipo ai fini di cui all'art. 28, lettera e), comma 1, del decreto legislativo n. 28/2011.
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di cui al presente decreto trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale, secondo criteri di degressività rispetto ai consumi.
3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività attribuite ai sensi del presente decreto da GSE ed ENEA e non coperti dalle entrate previste all'art. 17 o da altre risorse, ivi compresi gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 7, comma 12 e art. 16, comma 2.

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