Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012 art. 2


DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ai provvedimenti attuativi e alle successive modifiche ed integrazioni, nonché di cui ai decreti legislativi 3 marzo 2011, n. 28, e 30 maggio 2008, n. 115. Valgono inoltre le seguenti definizioni:
a) potenza termica nominale di un impianto termico: somma delle potenze nominali, come dichiarate dal costruttore, degli impianti oggetto dell'intervento. Valgono inoltre le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, art. 1, lettere q), r), s) e t);
b) interventi di piccole dimensioni di incremento dell'efficienza energetica: interventi di cui all'art. 4, comma 1, che soddisfano i requisiti previsti dall'allegato I;
c) intervento di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e con sistemi ad alta efficienza: interventi di installazione di impianti termici di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) e lettera b), con potenza termica nominale complessiva, con riferimento al singolo edificio, unità immobiliare, fabbricato rurale o serra, inferiore a 1000 kW. Per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), si intendono esclusivamente gli interventi di installazione di impianti solari termici con superficie solare lorda inferiore a 1000 metri quadrati;
d) superficie solare lorda: superficie totale dei collettori solari;
e) interventi sull'involucro di edifici esistenti: interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture, anche inclinate, e pavimenti), finestre comprensive di infissi, strutture tutte delimitanti il volume riscaldato, installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento fissi e mobili, verso l'esterno e con esposizione da Est-Sud-Est (ESE) a Ovest (O) che rispettano i requisiti di cui all'allegato I del presente decreto;
f) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti di cui al successivo art. 4 e contestuale messa a punto ed equilibratura dei sistemi di distribuzione, regolazione e controllo, ed introduzione, nel caso di impianti centralizzati al servizio di più unità immobiliari, di un efficace sistema di contabilizzazione individuale dell'energia termica utilizzata e conseguente ripartizione delle spese;
g) edifici esistenti e fabbricati rurali esistenti: edifici e fabbricati rurali, comprese le pertinenze, iscritti al catasto edilizio urbano o per i quali sia stata dichiarata la fine lavori e sia stata presentata la richiesta di iscrizione al catasto edilizio urbano antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata dichiarata la fine lavori antecedentemente alla data di emanazione del presente decreto e sia stata avviata la procedura di affidamento dell'incarico ad un professionista, la procedura di accatastamento dell'immobile in data antecedente alla data di presentazione dell'istanza di incentivazione;
h) superficie utile: superficie lorda climatizzata, misurata al netto delle murature esterne e al lordo delle pareti divisorie;
i) scheda-contratto: modello informatico di contratto riportante le condizioni e le modalità di accesso agli incentivi, redatto in base al contratto-tipo di cui all'art. 28, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 28/2011;
j) scheda-domanda: modello informatico di scheda anagrafica che caratterizza tecnicamente gli interventi realizzati, gli edifici ed i soggetti coinvolti, resa disponibile dal GSE tramite il portale Internet di cui all'art. 14, comma 1 del decreto legislativo n. 28/2011;
k) impegno di spesa annua cumulata: sommatoria degli incentivi annui che GSE si impegna a riconoscere, in attuazione del presente decreto, a ognuno dei soggetti ammessi. Per le amministrazioni pubbliche, la spesa annua cumulata indicata all'art. 1, comma 3, comprende anche le risorse impegnate dal GSE prima della realizzazione dell'intervento, secondo la procedura di cui all'art. 7, comma 3;
l) tecnico abilitato: soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto agli specifici ordini e collegi professionali;
m) soggetto responsabile: soggetto che ha sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi di cui al presente decreto e che ha diritto all'incentivo e stipula il contratto con il GSE per mezzo della scheda di cui alla lettera i); può operare attraverso un soggetto delegato, di cui alla successiva lettera n), per la compilazione della scheda-domanda di cui alla lettera j) e per la gestione dei rapporti contrattuali con il GSE;
n) soggetto delegato: persona fisica o giuridica che opera, tramite delega, per nome e per conto del soggetto responsabile sul portale predisposto dal GSE; può coincidere con il tecnico abilitato;
o) amministrazioni pubbliche: tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli ex Istituti autonomi case popolari comunque denominati e trasformati dalle regioni;
p) GSE: «Gestore dei servizi energetici S.p.a.», soggetto responsabile della gestione degli incentivi di cui al presente decreto;
q) esecuzione a regola d'arte: interventi e prestazioni eseguite e/o fornite secondo quanto previsto dalle vigenti normative tecniche in riferimento alle opere e/o prestazioni realizzate e/o fornite.

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