Decreto Ministeriale del 27 aprile 2018 numero 50 art. 6


DEVOLUZIONE

1. In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, ai fini della prevista devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 112 del 2017, l'organo di amministrazione dell'impresa sociale notifica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con atto scritto avente data certa, i dati identificativi dell'ente che devolve e dell'ente o degli enti beneficiari della devoluzione - ivi inclusi, per questi ultimi, qualora siano enti del terzo settore costituiti e operanti da almeno tre anni, gli estremi di iscrizione al Registro unico del Terzo settore - e l'ammontare del patrimonio da devolvere.
2. All'atto di cui al comma 1 sono allegati:
a) il verbale dell'assemblea o di altro organo statutariamente competente, contenente la delibera di scioglimento e la messa in liquidazione oppure la decisione di rinunciare alla qualifica di impresa sociale;
b) copia dell'atto costitutivo o dello statuto del soggetto che devolve, contenente le disposizioni sulla devoluzione nonché dell'atto costitutivo e dello statuto del beneficiario qualora lo stesso sia un ente del Terzo settore costituito e operante da almeno tre anni ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 112 del 2017;
c) accettazione della devoluzione da parte del beneficiario.
3. In caso di inottemperanza alle disposizioni relative alla devoluzione del patrimonio di cui al presente articolo e all'art. 12 del decreto legislativo n. 112 del 2017, si applicano le previsioni di cui all'art. 15, comma 6 e seguenti.

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