Decreto Ministeriale del 27 aprile 2018 numero 50 art. 1


AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le modalità con cui le imprese sociali ivi indicate pongono in essere le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda ed effettuano la comunicazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica. Alle società cooperative si applicano le norme speciali previste dal codice civile.
2. Per gli enti di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le prescrizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto si applicano limitatamente alle attività indicate nel regolamento adottato ai sensi del predetto art. 1 del decreto legislativo. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del presente decreto.
3. Per «atto scritto avente data certa» si intende un atto scritto la cui data di sottoscrizione è attestata da un notaio o da un pubblico ufficiale o con le altre modalità consentite dalla legge.

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