Decreto Ministeriale del 27 aprile 2018 numero 50 art. 4


TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

1. In caso di trasformazione, fusione o scissione, l'organo di amministrazione dell'impresa sociale deve notificare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, almeno novanta giorni prima della data di convocazione dell'assemblea o di altro organo statutariamente competente a deliberare sull'operazione straordinaria, l'intenzione di procedere al compimento dell'operazione. A tale atto, avente forma scritta e data certa, che dovrà contenere una sintetica descrizione dell'operazione da porre in essere, sono allegate la situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti, secondo le modalità di cui ai commi 2 e seguenti e la relazione degli amministratori redatta secondo le modalità di cui al comma 5. Dall'atto deve risultare la data in cui deve riunirsi l'organo statutariamente competente, nonché quella in cui deve essere depositato il progetto di fusione o scissione.
2. La situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti nell'operazione deve essere riferita:
a) in caso di trasformazione, a una data non anteriore di oltre centoventi giorni rispetto al giorno di convocazione dell'assemblea straordinaria o di altro organo statutariamente competente a deliberare sulla trasformazione;
b) in caso di fusione o scissione, a una data non anteriore di oltre centoventi giorni rispetto a quella in cui il progetto di fusione o scissione viene depositato con le modalità previste dal codice civile.
3. La situazione patrimoniale deve comprendere i documenti costituenti il bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 112 del 2017 secondo le forme normalmente utilizzate dall'impresa sociale, ed essere redatta con l'osservanza dei principi di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
4. La situazione patrimoniale può essere sostituita dall'ultimo bilancio di esercizio:
a) in caso di trasformazione, laddove la delibera sia approvata entro sei mesi dalla data di chiusura dell'ultimo bilancio di esercizio approvato;
b) in caso di fusione o scissione, nel caso in cui l'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato sia stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione o scissione secondo le modalità previste nel codice civile.
In tali casi l'organo di amministrazione è tenuto a fornire un supplemento di informativa a integrazione di quanto indicato nel bilancio, al fine di aggiornare le informazioni.
5. La relazione degli amministratori deve indicare:
a) le ragioni che inducono a compiere l'operazione straordinaria;
b) le modalità attraverso cui il soggetto risultante dall'operazione si impegna a garantire il rispetto del requisito dell'assenza dello scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità proprie dell'impresa sociale;
c) la prevedibile evoluzione dell'attività dell'impresa dopo l'effettuazione dell'operazione.
6. Qualora debba essere predisposta la relazione di cui all'art. 2500-sexies del codice civile ovvero la relazione di cui all'art. 2501-quinquies del codice civile, le informazioni di cui al comma 5 possono essere inserite nel medesimo documento.

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