Decreto Ministeriale del 27 aprile 2018 numero 50 art. 2


PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

1. L'organo di amministrazione dell'impresa sociale notifica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con atto scritto avente data certa, l'intenzione di procedere a una operazione straordinaria di trasformazione, fusione, scissione o cessione di azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale, allegando alla comunicazione la documentazione di cui agli articoli 4 e 5, necessaria alla valutazione di conformità dell'operazione al decreto. Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti la predetta comunicazione è disposta dall'organo di amministrazione individuato dal regolamento di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017 o, in mancanza, come individuato e risultante dal registro delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge 20 maggio 1985 n. 222.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto prodotto dall'impresa sociale, svolge l'istruttoria verificando che a seguito delle operazioni straordinarie siano preservati l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017 e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 1, comma 1, del medesimo decreto, da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere. In caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, verifica il perseguimento delle attività di interesse generale e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte del cessionario.
3. Al termine dell'istruttoria, il Ministero rilascia l'autorizzazione richiesta o emette un provvedimento di diniego; in assenza di un provvedimento espresso, l'autorizzazione si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

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