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SEZIONE VII odifiche in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie - MODIFICHE AL REGIO DECRETO 30 GENNAIO 1941, N. 12 1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 43, primo comma, la lettera c) è soppressa; b) l'articolo 49 è sostituito dal seguente: «Art. 49 (Costituzione e giurisdizione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie). - In ogni sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello è costituito un tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, il quale si articola in una sezione distrettuale e in una o più sezioni circondariali. La sezione distrettuale ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello o di sezione di corte di appello e ha giurisdizione su tutto il territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello, nei limiti di competenza determinati dalla legge. La sezione circondariale è costituita in ogni sede di tribunale ordinario del distretto di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello in cui ha sede il tribunale e ha giurisdizione su tutto il territorio del circondario.»; c) l'articolo 50 è sostituito dal seguente: «Art. 50 (Composizione dell'ufficio del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie). - Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è diretto dal presidente e ad esso sono addetti più giudici, dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite al tribunale. Nei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie ai quali sono addetti più di dieci giudici possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci. I giudici addetti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie esercitano le relative funzioni in via esclusiva e ad essi non si applica il limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Essi possono svolgere funzioni presso la sezione distrettuale e presso una o più sezioni circondariali del medesimo tribunale, anche per singoli procedimenti, secondo criteri determinati dalle tabelle previste dall'articolo 7-bis. Quando il magistrato è tabellarmente assegnato a più sezioni, le sue sedi di servizio corrispondono a quelle di svolgimento delle funzioni. Nella formazione delle tabelle a ciascuna sezione sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio. Al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono inoltre addetti giudici onorari esperti.»; d) dopo l'articolo 50 sono inseriti i seguenti: «Art. 50.1 (Funzioni e attribuzioni del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie). - Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legge: a) esercita la giurisdizione in primo e in secondo grado, in materia civile nei procedimenti aventi ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori; b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale e nella materia della sorveglianza; c) esercita le funzioni di giudice tutelare; d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite. Non rientrano nella competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie i procedimenti aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale. Art. 50.2 (Attribuzioni del presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie). - Il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie dirige l'ufficio e lo rappresenta ed esercita le funzioni previste dall'articolo 47 sentiti i presidenti delle sezioni circondariali. Art. 50.3 (Attribuzioni del presidente della sezione distrettuale e delle sezioni circondariali). - La sezione distrettuale è diretta dal presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nelle quali sono istituiti posti di presidente di sezione sono dirette da un presidente di sezione. Con le tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis, al presidente di sezione è attribuito l'incarico di dirigere una o più sezioni circondariali. Nelle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie in cui non sono istituiti posti di presidente di sezione, dell'organizzazione del lavoro è incaricato il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis. Le tabelle indicano specificamente gli incarichi di coordinamento conferiti, consistenti nella direzione delle sezioni circondariali, nel coordinamento di uno o più settori dei servizi o di gestione del personale, in ogni altra attività collaborativa in tutti i settori nei quali essa è ritenuta opportuna. Il presidente di sezione esercita, con riguardo alle sezioni da lui dirette, le funzioni di cui all'articolo 47-qua-ter e in particolare cura e dà impulso allo scambio di informazioni sui procedimenti e sulle esperienze giurisdizionali all'interno della sezione e tra le sezioni, anche mediante l'uso degli strumenti telematici. I presidenti delle sezioni circondariali collaborano con il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nell'attività di direzione dell'ufficio. Art. 50.4 (Composizione dell'organo giudicante). - La sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie giudica in composizione monocratica. La sezione distrettuale giudica, in materia civile, in composizione collegiale con il numero di tre componenti. Nei procedimenti previsti dai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia penale e nelle altre materie attribuite alla sua competenza, la sezione distrettuale giudica in composizione collegiale con collegio composto da due magistrati e due giudici onorari esperti. Art. 50.5 (Ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie). - Presso la sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono trattati i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, quinto comma, 251, 317-bis, secondo comma, 330, 332, 333, 334, 335, 371, secondo comma, e 403 del codice civile, dai titoli I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, e dall'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché tutti i procedimenti civili riguardanti lo stato e la capacità delle persone, la famiglia, l'unione civile, le convivenze e i minori, unitamente alle domande di risarcimento del danno connesse per l'oggetto o per il titolo, e i procedimenti di competenza del giudice tutelare. Presso la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono trattati, nella materia civile, i procedimenti di primo grado attribuiti alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie diversi da quelli indicati al primo comma, nonché i giudizi di reclamo e di impugnazione avverso i provvedimenti pronunciati dalla sezione circondariale. Sono inoltre trattati presso la sezione distrettuale tutti i procedimenti attribuiti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nella materia penale e nelle altre materie previste dalla legge. La ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e la sezione circondariale o tra diverse sezioni circondariali dello stesso tribunale non dà luogo a questioni di competenza.»; e) all'articolo 50-bis: 1) al primo comma, le parole «In ogni tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «In ogni sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»; 2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie giudica composta da un magistrato e da due giudici onorari esperti della stessa sezione.»; f) all'articolo 51: 1) al primo comma, le parole «al tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»; 2) il secondo comma è abrogato; 3) alla rubrica, le parole «per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «per le persone, per i minorenni e per le famiglie»; g) all'articolo 54, al terzo comma, le parole «per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «per le persone, per i minorenni e per le famiglie»; h) all'articolo 58: 1) al primo comma, primo periodo, le parole «del tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «pronunciati in primo grado dalla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla presidenza e alla composizione della sezione sono destinati, consentendolo le esigenze di servizio, magistrati che già esercitano o hanno esercitato funzioni nelle materie ad essa attribuite.»; 2) al secondo comma, dopo le parole «La sezione giudica con l'intervento di due» sono inserite le seguenti: «consiglieri onorari»; 3) il terzo comma è abrogato; 4) al quarto comma, le parole «corte di appello per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie»; 5) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sezione per le persone, per i minorenni e per le famiglie»; i) all'articolo 70, al primo comma, primo periodo, le parole «presso i tribunali per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «presso i tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie»; l) dopo l'articolo 70-bis, è inserito il seguente: «Art. 70-ter (Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie). - Presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello. Al procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie spetta di promuovere ed esercitare l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 nel territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello in cui è istituito il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, e perciò a lui sono trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denunce, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori degli anni 18. Allo stesso procuratore della Repubblica sono attribuiti, nelle materie di competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, tutti i poteri che le leggi conferiscono al pubblico ministero presso il tribunale.».