Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 144


ATTI COMPIUTI DAL DEBITORE DOPO L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

1. Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, sono acquisite alla liquidazione giudiziale tutte le utilità che il debitore consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al comma 1.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 144"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti