Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 108


AMMISSIONE PROVVISORIA DEI CREDITI CONTESTATI

1. Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi. Provvede nello stesso modo in caso di rinuncia al privilegio.
(Per la sostituzione del presente comma, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 17, comma 2, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)
2. I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.

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