Decreto Legislativo del 2018 numero 101 art. 26


DISPOSIZIONI FINANZIARIE

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 18 del presente decreto, pari ad Euro 600.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione dell'articolo 18, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

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