Decreto Legislativo del 2018 numero 101 art. 11


MODIFICHE ALLA PARTE II, TITOLO X, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

1. Alla parte II, titolo X, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 121:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Servizi interessati e definizioni)»;
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo si intende per:
a) «comunicazione elettronica», ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad uncontraente o utente ricevente, identificato o identificabile;
b) «chiamata», la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibil e al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;
c) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;
e) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
f) «contraente», qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
h) «dati relativi al traffico», qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
i) «dati relativi all'ubicazione», ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
l) «servizio a valore aggiunto», il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;
m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.»;
b) all'articolo 122, comma 1, dopo la parola «con» è soppressa la parola «le» e le parole «di cui all'articolo 13, comma 3» sono soppresse;
c) all'articolo 123:
1) al comma 4, le parole «l'informativa di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento»;
2) al comma 5, le parole «ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30» sono sostituite dalle seguenti: «a persone che, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, risultano autorizzate al trattamento e che operano» e le parole «dell'incaricato» sono sostituite dalle seguenti: «della persona autorizzata»;
d) all'articolo 125, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rimane in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.»;
e) all'articolo 126, comma 4, le parole «ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30,» sono sostituite dalle seguenti: «a persone autorizzate al trattamento, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, che operano» e le parole «dell'incaricato» sono sostituite dalle seguenti: «della persona autorizzata»;
f) l'articolo 129 è sostituito dal seguente:
«Art. 129 (Elenchi dei contraenti). - 1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 4, e in conformità alla normativa dell'Unione europea, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale nonché per le finalità di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del Regolamento, in base al principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca del contraente per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.»;
g) all'articolo 130:
1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.»;
2) al comma 3, le parole «23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «6 e 7 del Regolamento» e le parole «del presente articolo» sono soppresse;
3) al comma 3-bis, le parole «all'articolo 129, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1 del predetto articolo,» e le parole «di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale»;
4) al comma 3-ter:
4.1 alla lettera b), le parole «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» sono sostituite dalle seguenti «codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
4.2 alla lettera f), le parole «di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale»;
4.3 alla lettera g), le parole «23 e 24» sono sostituite dalle seguenti «6 e 7 del Regolamento»;
6) al comma 5, le parole «all'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli da 15 a 22 del Regolamento»;
7) al comma 6, le parole «dell'articolo 143, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 58 del Regolamento»;
h) all'articolo 131, la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Informazioni a contraenti e utenti)»;
i) all'articolo 132:
1) al comma 3, secondo periodo, le parole «, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta di accesso diretto alle comunicazioni telefoniche in entrata può essere effettuata solo quando possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397; diversamente, i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con le modalità di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.»;
2) al comma 5, le parole «ai sensi dell'articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «dal Garante secondo le modalità di cui all'articolo 2-quinquiesdecies» e le parole da «nonché a:» a «d)» sono sostituite dalle seguenti: «nonché ad»;
3) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. E' fatta salva la disciplina di cui all'articolo 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167.»;
l) dopo l'articolo 132-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 132-ter (Sicurezza del trattamento). - 1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 32 del Regolamento, ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l'erogazione del servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente.
3. I soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati.
4. Le misure di cui ai commi 2 e 3 garantiscono la protezione dei dati relativi al traffico ed all'ubicazione e degli altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, nonché garantiscono l'attuazione di una politica di sicurezza.
5. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
«Art. 132-quater (Informazioni sui rischi). - 1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, mediante linguaggio chiaro, idoneo e adeguato rispetto alla categoria e alla fascia di età dell'interessato a cui siano fornite le suddette informazioni, con particolare attenzione in caso di minori di età, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare a norma dell'articolo 132-ter, commi 2, 3 e 5, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoghe informazioni sono rese al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.».

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