Decreto Legislativo del 2017 numero 56 art. 16


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 26 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.”;
b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori”;
c) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.”;
d) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: “8-bis. Nei casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall'affidatario sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, all'attività di verifica.”.

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