Decreto Legislativo del 2017 numero 56 art. 101


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 165 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

1. All'articolo 165 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, ultimo periodo, la parola: “trenta” è sostituita dalla seguente: “quarantanove”;
b) al comma 3, al primo periodo, le parole: “ha luogo dopo la” sono sostituite dalle seguenti: “può avvenire solamente a seguito della approvazione del progetto definitivo e della”, il secondo periodo è soppresso e al terzo periodo, le parole: “capitale investito per le concessioni” sono sostituite dalle seguenti: “capitale investito. Per le concessioni”;
c) al comma 5:
1) al primo periodo, dopo le parole: “rapporto in caso di” sono inserite le seguenti: “mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, nonché di”, le parole: “obbligazioni di progetto” sono sostituite dalle seguenti: “obbligazioni emesse dalle società di progetto” e le parole: “comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “comunque non superiore a diciotto mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione”;
2) al secondo periodo, dopo le parole: “entro lo stesso termine” sono inserite le seguenti: “rilasciate da operatori di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”;
3) al terzo periodo, dopo le parole: “Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo” sono aggiunte le seguenti: “e del comma 3”;
d) al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.”.

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