MODIFICHE ALL'ARTICOLO 53 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 82 DEL 20051. All'articolo 53 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Siti Internet delle pubbliche amministrazioni»;
b) al comma 1, primo periodo, la parola: «centrali» è soppressa;
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche il catalogo dei dati e dei metadati definitivi, nonché delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.
1-ter. Con le regole tecniche di cui all'articolo 71 sono definite le modalità per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.»;
d) i commi 2 e 3 sono abrogati.