Decreto Legislativo del 2016 numero 179 art. 22


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 82 DEL 2005

1. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 le parole: «stabilite ai sensi dell'articolo 71» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 71»;
b) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4-bis. L'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.
4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento eIDAS ed è qualificato in uno Stato membro;
b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo regolamento;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.».

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