Decreto Legislativo del 2010 numero 39 art. 6


CAPO III Registro (ISCRIZIONE NEL REGISTRO)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, con proprio regolamento, stabilisce:
a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione;
b) modalità e termini entro cui esaminare le domande di iscrizione e verificare i requisiti.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, se accerta l'insussistenza dei requisiti per l'abilitazione, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto, il Ministero dell'economia e delle finanze sentito l'interessato, dispone con proprio decreto la cancellazione dal Registro.
3. Il provvedimento di cancellazione è motivato e notificato all'interessato.

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