Decreto Legislativo del 2010 numero 39 art. 35


VIGILANZA SUI REVISORI E SUGLI ENTI DI REVISIONE CONTABILE DI PAESI TERZI
1. I revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro sono soggetti al sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni disciplinato dal presente decreto.
2. I revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro possono, su base di reciprocità, essere esentati dai controlli di qualità disciplinati dal presente decreto, qualora siano stati assoggettati a controlli di qualità di un altro Stato membro o di un Paese terzo ritenuto equivalente a norma dell'articolo 46 della direttiva 2006/43/CE, nel corso dei tre anni precedenti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, detta con regolamento disposizioni attuative del comma 2.

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