Decreto Legislativo del 2010 numero 39 art. 34


ISCRIZIONE DI REVISORI DI PAESI TERZI NEL REGISTRO
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, iscrive nel Registro, tutti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano una relazione di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati di una entità avente sede in un Paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, salvo il caso in cui l'entità del Paese terzo emetta esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato di valore nominale non inferiore a cinquantamila euro o, nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno cinquantamila euro alla data dell'emissione.
2. L'iscrizione nel Registro è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) il revisore del Paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a quelli previsti dal capo II, ad esclusione dell' articolo 5;
b) la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione o di direzione dell'ente di revisione contabile del Paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a quelli previsti dal capo II, ad esclusione dell' articolo 5;
c) i revisori del Paese terzo incaricati della revisione dei conti per conto dell'ente di revisione contabile del Paese terzo soddisfano requisiti equivalenti a quelli previsti dal capo II, ad esclusione dell' articolo 5;
d) la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati è effettuata in conformità ai principi di revisione di cui all' articolo 11, comma 1, nonché agli obblighi di indipendenza e obiettività di cui all' articolo 10, o conformemente a principi e obblighi equivalenti;
e) il revisore o l'ente di revisione contabile del Paese terzo pubblica sul proprio sito internet una relazione di trasparenza annuale contenente le informazioni di cui all' articolo 18 od ottempera ad obblighi di informativa equivalenti.
3. L'equivalenza di cui al comma 2, lettera d), è valutata in conformità a quanto previsto dall'articolo 45, paragrafo 6, della direttiva 2006/43/CE.
4. Si applicano le disposizioni dell' articolo 7.
5. I revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi iscritti nel Registro sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione e devono notificare tempestivamente al soggetto incaricato della tenuta del Registro qualsiasi modifica di tali informazioni.
6. Le relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o i conti consolidati delle entità di cui al comma 1 redatte da revisori o da enti di revisione contabile di Paesi terzi non iscritti nel Registro dei revisori legali sono prive di effetti giuridici.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo in particolare il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal Registro dei revisori legali.

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