Decreto Legislativo del 2010 numero 39 art. 32


DISPOSIZIONI COMUNI
1. Se dai fatti previsti dagli articoli 27, commi 3, 4 e 5, 28, comma 2, 30 e 31 deriva alla società di revisione legale o alla società assoggettata a revisione un danno di rilevante gravità, la pena è aumentata fino alla metà.
2. La sentenza penale pronunciata a carico dei responsabili della revisione legale, dei componenti dell'organo di amministrazione, dei soci e dei dipendenti della società di revisione legale per i reati commessi nell'esercizio della revisione legale è comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza.

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