Decreto Legislativo del 2006 numero 40 art. 15


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 391
1. I primi tre commi dell'articolo 391 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
«Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge, la Corte provvede con sentenza quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede il presidente con decreto. Il decreto o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese. Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.».

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