Decreto Legislativo del 2006 numero 40 art. 13


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 385
1. All'articolo 385 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 375, la Corte, anche d'ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave.».

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2006 numero 40 art. 13"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti