Decreto Legislativo del 2006 numero 40 art. 1


CAPO I Modificazioni al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica (MODIFICHE ALL'ARTICOLO 339)
1. Il terzo comma dell'articolo 339 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.».

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