Decreto Legislativo del 2006 numero 163 art. 243


(abrogato) ULTERIORI NORME DI PROCEDURA PER GLI ARBITRATI IN CUI IL PRESIDENTE È NOMINATO DALLA CAMERA ARBITRALE (art. 32, legge n. 109/1994, come novellato dalla legge n. 80/2005; art. 150, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; decreto ministeriale n. 398/2000; art. 1, co. 71, legge n. 266/2005; articolo 44, comma 2, lettera m), n. 4), legge n. 88/2009) (Rubrica così modificata dall'art. 5, comma 2, lett. a), D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53; per i limiti di applicabilità di tale disposizione, vedi l'art. 15, comma 6, del medesimo D.Lgs. 53/2010 e, successivamente, l'art. 4, comma 7, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73)

[1. Limitatamente ai giudizi arbitrali in cui il presidente è nominato dalla camera arbitrale, in aggiunta alle norme di cui all'art. 241, si applicano le seguenti regole.
2. La domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni, vanno trasmesse alla camera arbitrale ai fini della nomina del terzo arbitro.
3. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale, anche presso uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio; se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della camera arbitrale.
4. Gli arbitri possono essere ricusati dalle parti, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 815 del codice di procedura civile, anche per i motivi di cui all'articolo 242, comma 9.
(Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. fff), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113, a decorrere dal 1° agosto 2007)
5. Il corrispettivo dovuto dalle parti è determinato dalla camera arbitrale, su proposta formulata dal collegio, in base alla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 241, comma 12, secondo, terzo, quarto e quinto periodo.
(Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, lett. b), D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53; per i limiti di applicabilità di tale disposizione, vedi l'art. 15, comma 6, del medesimo D.Lgs. 53/2010 e, successivamente, l'art. 4, comma 7, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73)
6. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale.
7. Il presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo nell'elenco di cui all'articolo 242, comma 10.
(Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, lett. c), D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53; per i limiti di applicabilità di tale disposizione, vedi l'art. 15, comma 6, del medesimo D.Lgs. 53/2010 e, successivamente, l'art. 4, comma 7, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73)
8. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato dalle parti, nella misura liquidata dalla camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.
9. La camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, con i criteri di cui all'articolo 241, comma 13.
(Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, lett. d), D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53; per i limiti di applicabilità di tale disposizione, vedi l'art. 15, comma 6, del medesimo D.Lgs. 53/2010 e, successivamente, l'art. 4, comma 7, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73)
10. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati all'Autorità.]
(Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)

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