Decreto Legislativo del 2006 numero 163 art. 222


(abrogato) ACCORDI QUADRO NEI SETTORI SPECIALI (art. 14, direttiva 2004/17; art. 16, decreto legislativo n. 158/1995)

[1. Gli enti aggiudicatori possono considerare un accordo quadro come un appalto e aggiudicarlo ai sensi della presente parte.
2. Gli enti aggiudicatori possono affidare con procedura negoziata non preceduta da indizione di gara, ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera i) gli appalti basati su un accordo quadro solo se hanno aggiudicato detto accordo quadro in conformità alla presente parte.
(Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. s), D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6, a decorrere dal 1° febbraio 2007)
3. Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo, per ostacolare, limitare o falsare la concorrenza.]
(Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)

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