Decreto Legislativo del 2006 numero 163 art. 178


(abrogato) COLLAUDO (art. 11, d.lgs. n. 190/2002)

[1. Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 141.
2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità, il soggetto aggiudicatore può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi con le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'affidatario del supporto al collaudo non può avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte l'infrastruttura.
(Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. bb), D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6, a decorrere dal 1° febbraio 2007)]
(Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)

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