Decreto Legislativo del 2006 numero 163 art. 17


(abrogato) CONTRATTI SECRETATI O CHE ESIGONO PARTICOLARI MISURE DI SICUREZZA

[1. Le disposizioni del presente codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate:
a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza;
b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
2. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 1, lettera a), le amministrazioni e gli enti usuari attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre norme vigenti. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento.
3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente codice e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 42, comma 1-bis, della legge n. 124 del 2007.
4. L'affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.
5. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.
(Articolo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. bb), D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6, dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113, a decorrere dal 1° agosto 2007, dall'art. 29, comma 5, L. 3 agosto 2007, n. 124, a decorrere dal 12 ottobre 2007 e dall'art. 4, comma 4-bis, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 33, comma 3, D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208, a decorrere dal 15 gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. 208/2011)]
(Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)

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