Decreto Legislativo del 2006 numero 152 art. 315


EFFETTI DELL'ORDINANZA SULL'AZIONE GIUDIZIARIA
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che abbia adottato l'ordinanza di cui all'articolo 313 non può né proporre né procedere ulteriormente nel giudizio per il risarcimento del danno ambientale, salva la possibilità dell'intervento in qualità di persona offesa dal reato nel giudizio penale.

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