Decreto Legislativo del 2005 numero 190 art. 19


COMPOSIZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive ed il Ministero della giustizia, sentite le autorità di vigilanza di settore, possono promuovere, nell'àmbito degli ordinari stanziamenti di bilancio, l'istituzione di adeguate ed efficaci procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso per la composizione di controversie riguardanti i consumatori, conformi ai princìpi previsti dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale e che operano nell'àmbito della rete europea relativa ai servizi finanziari (FIN NET).
2. Gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie comunicano ai Ministeri di cui al comma 1 le decisioni significative che adottano sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari.

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