Decreto Legislativo del 2005 numero 190 art. 2


DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "contratto a distanza": qualunque contratto avente per oggetto servizi finanziari, concluso tra un fornitore e un consumatore nell'àmbito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
b) "servizio finanziario": qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale;
c) "fornitore": qualunque persona fisica o giuridica, soggetto pubblico o privato, che, nell'àmbito delle proprie attività commerciali o professionali, è il fornitore contrattuale dei servizi oggetto di contratti a distanza;
d) "consumatore": qualunque persona fisica che, nei contratti a distanza, agisca per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale;
e) "tecnica di comunicazione a distanza": qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la commercializzazione a distanza di un servizio tra le parti;
f) "supporto durevole": qualsiasi strumento che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
g) "operatore o fornitore di tecnica di comunicazione a distanza": qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività commerciale o professionale consista nel mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza;
h) "reclamo del consumatore": una dichiarazione, sostenuta da validi elementi di prova, secondo cui un fornitore ha commesso o potrebbe commettere un'infrazione alla normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori;
i) "interessi collettivi dei consumatori": gli interessi di un numero di consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati da un'infrazione.

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