Decreto Legislativo del 2005 numero 190 art. 15


COMUNICAZIONI NON RICHIESTE
1. L'utilizzazione da parte di un fornitore delle seguenti tecniche di comunicazione a distanza richiede il previo consenso del consumatore:
a) sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante dispositivo automatico;
b) telefax.
2. Le tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle indicate al comma 1, quando consentono una comunicazione individuale, non sono autorizzate se non è stato ottenuto il consenso del consumatore interessato.
3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 non comportano costi per i consumatori.

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