Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 68


ATTESTATO DI LIBERA CIRCOLAZIONE

1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell'articolo 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione.
(Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della cosa, ne dà notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita definitiva.
(Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa.
(Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell'articolo 10. Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti con decreto del Ministro, sentito il competente organo consultivo.
(Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e, successivamente, dall'art. 1, comma 175, lett. h), n. 1), L. 4 agosto 2017, n. 124)
5. L'attestato di libera circolazione ha validità quinquennale ed è redatto in tre originali, uno dei quali è depositato agli atti d'ufficio; un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione dell'oggetto; un terzo è trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati.
(Comma così modificato dall'art. 1, comma 175, lett. h), n. 2), L. 4 agosto 2017, n. 124)
6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell'articolo 14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato gli elementi di cui all'articolo 14, comma 2, e le cose sono sottoposte alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo.
(Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), n. 5), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
7. Per le cose di proprietà di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce il parere della regione, che è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante.
(Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), n. 6), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)

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