BENI PAESAGGISTICI 1. Sono beni paesaggistici:
a) gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
(Lettera così modificata dal numero 1) della lettera d) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
b) le aree di cui all'articolo 142;
(Lettera così modificata dal numero 2) della lettera d) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.
(Lettera così modificata prima dall'art. 4, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e poi dal numero 3) della lettera d) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)