Decreto Legislativo del 2004 numero 30 art. 3


abrogato DISCIPLINA DEGLI APPALTI MISTI PER ALCUNE TIPOLOGIE DI INTERVENTI
[1. Qualora, per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti dei musei, degli archivi e delle biblioteche o di altri luoghi culturali o la manutenzione ed il restauro dei giardini storici, i servizi di installazione e montaggio di attrezzature ed impianti e le forniture di materiali ed elementi, nonche' le forniture degli arredi da collocare nei locali e nelle aree, assumano rilevanza prevalente ai fini dell'oggetto dell'appalto e della qualità dell'intervento, l'amministrazione aggiudicatrice, previo provvedimento motivato del responsabile unico del procedimento, applica la disciplina, rispettivamente, dei servizi o delle forniture, anche se il valore economico dei lavori di installazione e di adeguamento dell'immobile risulti superiore.
2. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal presente decreto legislativo.
3. Negli appalti di cui al comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice e' obbligata a specificare, nel bando di gara, i requisiti di qualificazione che i candidati debbono possedere con riferimento all'oggetto complessivo della gara.
4. Negli appalti misti, nei casi di trattativa privata eseguiti senza pubblicazione di bando, l'amministrazione aggiudicatrice e' tenuta a stabilire preventivamente i requisiti di qualificazione che devono essere garantiti.]
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto)

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