Decreto Legislativo del 2004 numero 30 art. 7


abrogato INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI
[1. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1, concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici, l'affidamento a trattativa privata e' ammesso, nel rispetto dei principi di adeguata pubblicità, trasparenza, imparzialità, garantiti mediante comunicazione all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici con le modalità stabilite da ogni Regione, nei seguenti casi:
a) per lavori di importo complessivo non superiore a 500.000 euro, mediante gara informale, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati per i lavori oggetto dell'appalto; la lettera di invito e l'elenco delle imprese invitate sono trasmessi preventivamente all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici che provvede a curarne un'adeguata pubblicizzazione;
b) per lavori di importo complessivo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, scelti dalla stazione appaltante, che deve comunque verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa e motivare l'individuazione del contraente in relazione alle prestazioni da affidare;
c) per lavori relativi a lotti successivi di progetti generali approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette e che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l'importo successivo al fine dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura e' limitato al triennio successivo all'ultimazione del lavoro dell'appalto iniziale.
2. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1, concernenti beni immobili, e per quelli indicati all'articolo 1, comma 2, l'affidamento a trattativa privata e' ammesso, nel rispetto dei principi di adeguata pubblicità, trasparenza, imparzialità, garantiti mediante comunicazione all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici con le modalità stabilite da ogni regione, nei seguenti casi:
a) per lavori di importo complessivo non superiore a 500.000 euro, mediante gara informale, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati per i lavori oggetto dell'appalto; la lettera di invito e l'elenco delle imprese invitate sono trasmessi preventivamente all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici che provvede a curarne un'adeguata pubblicizzazione;
b) per lavori di importo complessivo anche superiore a 500.000 euro, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora per motivata urgenza attestata dal responsabile unico del procedimento si rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;
c) per lavori di importo complessivo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, scelti dalla stazione appaltante, che deve comunque verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa e motivare l'individuazione del contraente in relazione alle prestazioni da affidare;
d) per lavori relativi a lotti successivi di progetti generali approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette e che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l'importo successivo al fine dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura e' limitato al triennio successivo all'ultimazione del lavoro dell'appalto iniziale.
3. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1 e 2, i lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 300.000 euro per particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene e possono essere eseguiti:
a) in amministrazione diretta;
b) per cottimo fiduciario.
I lavori in amministrazione diretta si eseguono a mezzo del personale dell'amministrazione aggiudicatrice.
Il cottimo fiduciario si attua tramite procedura negoziata.
4. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1 e 2, e' ammissibile l'affidamento a trattativa privata al soggetto esecutore di un appalto, di lavori complementari non figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell'affidamento precedentemente disposto, i quali siano diventati, a seguito di circostanze imprevedibili, necessari alla realizzazione dell'intervento complessivo, sempreche' tali lavori non possano essere separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti tecnici o economici per l'amministrazione, oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo di detti lavori complementari non può comunque complessivamente superare il cinquanta per cento di quello dell'appalto principale.
5. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1 e 2, il ricorso alla licitazione privata semplificata di cui all'articolo 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e' consentito fino all'importo complessivo di 1.500.000 euro.]
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto)

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