Decreto Legislativo del 2004 numero 30 art. 12


abrogato ABROGAZIONE
[1. Dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni:
articolo 8, commi 4, lettera g), ultimo periodo e 11-sexies;
articolo 16, comma 3-bis;
articolo 19, comma 1-quater;
articolo 21, comma 8-bis;
articolo 24, commi 1, lettera c), 5-bis e 7-bis;
articolo 27, comma 2-bis.]
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto)

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