Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 89


abrogato CASI PARTICOLARI

[1. Le disposizioni del presente capo non precludono l'applicazione di disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non identificano l'interessato o recanti particolari annotazioni, contenute anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. Nei casi in cui deve essere accertata l'identità dell'interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l'utilizzo.
2-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 78, l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 87 comma 3, e 88, comma 1, è subordinata ad un'eplicita richiesta dell'interessato.
(Comma aggiunto dall'art. 2 quinquies, comma 1, lett. c), D.L. 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 maggio 2004, n. 138)]
(Articolo abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. b), n. 5), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)

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