Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 89-bis


PRESCRIZIONI DI MEDICINALI

1. Per le prescrizioni di medicinali, laddove non è necessario inserire il nominativo dell'interessato, si adottano cautele particolari in relazione a quanto disposto dal Garante nelle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies, anche ai fini del controllo della correttezza della prescrizione ovvero per finalità amministrative o per fini di ricerca scientifica nel settore della sanità pubblica.
(Articolo inserito dall’art. 6, comma 1, lett. h), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)

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