Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 79


INFORMAZIONI DA PARTE DI STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE CHE EROGANO PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE (Rubrica così sostituita dall’art. 6, comma 1, lett. e), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)

1. Le strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie possono avvalersi delle modalità particolari di cui all'articolo 78 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità della stessa struttura o di sue articolazioni ospedaliere o territoriali specificamente identificate.
(Comma così sostituito dall’art. 6, comma 1, lett. e), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)
2. Nei casi di cui al comma 1 la struttura o le sue articolazioni annotano l'avvenuta informazione con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.
(Comma così modificato dall’art. 6, comma 1, lett. e), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)
3. Le modalità particolari di cui all'articolo 78 possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie.
(Comma così modificato dall’art. 6, comma 1, lett. e), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)
4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalità particolari possono essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai soggetti di cui all'articolo 80.
(Comma così modificato dall’art. 6, comma 1, lett. e), n. 5), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)

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