Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 78


INFORMAZIONI DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE O DEL PEDIATRA (Rubrica così modificata dall’art. 6, comma 1, lett. d), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)

1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati negli articoli 13 e 14 del Regolamento.
(Comma così modificato dall’art. 6, comma 1, lett. d), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)
2. Le informazioni possono essere fornite per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attività di diagnosi, assistenza e terapia sanitaria, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse.
(Comma così modificato dall’art. 6, comma 1, lett. d), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)
3. Le informazioni possono riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi e sono fornite preferibilmente per iscritto.
(Comma così sostituito dall’art. 6, comma 1, lett. d), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)
4. Le informazioni, se non è diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguardano anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:
(Alinea così modificato dall’art. 6, comma 1, lett. d), n. 5), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)
a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;
c) può trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attività professionale prestata in forma associata;
d) fornisce farmaci prescritti;
e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile.
5. Le informazioni rese ai sensi del presente articolo evidenziamo analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati:
(Alinea così modificato dall’art. 6, comma 1, lett. d), nn. 6.1) e 6.2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)
a) per fini di ricerca scientifica anche nell'ambito di sperimentazioni cliniche, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente;
(Lettera così sostituita dall’art. 6, comma 1, lett. d), n. 6.3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)
b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica;
c-bis) ai fini dell'implementazione del fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
(Lettera aggiunta dall’art. 6, comma 1, lett. d), n. 6.4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)
c-ter) ai fini dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
(Lettera aggiunta dall’art. 6, comma 1, lett. d), n. 6.4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)

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