Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 75


TITOLO V Trattamento di dati personali in ambito sanitario - CAPO I Principi generali (SPECIFICHE CONDIZIONI IN AMBITO SANITARIO)

1. Il trattamento dei dati personali effettuato per finalità di tutela della salute e incolumità fisica dell'interessato o di terzi o della collettività deve essere effettuato ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 2, lettere h) ed i), e 3 del regolamento, dell'articolo 2-septies del presente codice, nonché nel rispetto delle specifiche disposizioni di settore.
(Articolo così sostituito dall’art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 75"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti