Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 59


TITOLO IV Trattamenti in ambito pubblico - CAPO I Accesso a documenti amministrativi (ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ACCESSO CIVICO) (Rubrica così modificata dall’art. 5, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso.
(Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)
1-bis. I presupposti, le modalità e i limiti per l'esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
(Comma aggiunto dall’art. 5, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)

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