Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 2-septiesdecies


ORGANISMO NAZIONALE DI ACCREDITAMENTO

1. L'organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento è l'Ente unico nazionale di accreditamento, istituito ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, fatto salvo il potere del Garante di assumere direttamente, con deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in caso di grave inadempimento dei suoi compiti da parte dell'Ente unico nazionale di accreditamento, l'esercizio di tali funzioni, anche con riferimento a una o più categorie di trattamenti.
(Articolo inserito dall’art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha inserito il Capo IV)

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