Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 165


abrogato PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE

[1. Nei casi di cui agli articoli del presente Capo può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica. La pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore.
(Comma così modificato dall'art. 44, comma 8, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14)]
(Articolo abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)

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