Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 145


abrogato RICORSI

[1. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.
2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.
3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto. ]
(Articolo abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intera Sezione III di cui il presente articolo era parte)

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