Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 129

ELENCHI DEI CONTRAENTI

1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 4, e in conformità alla normativa dell'Unione europea, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale nonché per le finalità di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del Regolamento, in base al principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca del contraente per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.
(Articolo modificato dall’art. 1, comma 12, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 69/2012. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 11, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)

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